Una buona notizia per tutti i contribuenti!
Finalmente, nel novembre scorso, la Suprema Corte di Cassazione a sezione Unite (Cass. sez. Un. 23397 del 17.11.2016), cioè la massima espressione della giurisprudenza italiana, ha chiarito che i crediti della Pubblica Amministrazione cioè da Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comuni, Regioni, ecc. si prescrivono in cinque anni, se tale pretesa non è stata accertata e consacrata tramite una sentenza passata in giudicato (cioè dopo un giudizio civile ordinario) o un decreto ingiuntivo definitivo.
Spesso la parte pubblica, per difendere le proprie pretese fondate su atti di accertamento o provvedimenti esattoriali ( magari non opposti dal contribuente e datati nel tempo), sosteneva l’applicabilità del termine decennale (termine lungo), contrariamente a quello quinquennale (breve) come facevano le difese dei contribuenti.
La Suprema Corte, invero, ha risolto il contrasto smentendo la tesi della parte pubblica e chiarendo che l’eventuale mancata attivazione da parte del cittadino a contrastare l’accertamento o il provvedimento esattoriale, determina la definitività del credito ma non converte il termine di prescrizione breve ex art. 2948 c.c. in quello lungo ex art. 2953 c.c.
Pertanto occorre prestare attenzione quando vengono notificate cartelle esattoriali, avvisi di addebito o atti di accertamento (che sono semplici atti amministrativi privi di efficacia di giudicato), per esempio emessi da Agenzia delle Entrate per crediti di natura tributaria, o da INPS per contributi previdenziali, o da INAIL per premi assicurativi, o da enti locali per tributi comunali, perché c’è la possibilità di eccepire con successo la prescrizione del credito statale.
Andrea Briganti Donati